1998, Numero 4
SULL'OPERATIVITÀ DELL'ART. 513
di Critica Sociale
Tutte le argomentazioni innanzi esposte, rivelando comunque un palese vizio di motivazione della sentenza impugnata (art. 606/r lett. e cpp) e, sotto certi aspetti, anche un'erronea applicazione della legge processuale e di quella penale, in tema rispettivamente di valutazione della prova e di concorso di persone nel reato, inducono all'annullamento con rinvio della medesima sentenza, e ciò a prescindere dall'altra questione processuale, pure sollevata dalla difesa del ricorrente, circa l'operatività, anche nel giudizio di legittimità pendente come il presente alla data di entrata in vigore della legge n. 267/97, dell'art. 6 (norma transitoria) della stessa legge (cfr. Cass. SU 25/2/1998 n. 1), il quale impone, in relazione alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cpp e non sentite a dibattimento, il recupero del contraddittorio, che non può che avvenire attraverso "il passaggio obbligato dell'annullamento della sentenza pronunciata in base a prove divenute inutilizzabili e del rinvio al Giudice di merito, dinanzi al quale le parti potranno richiedere la rinnovazione parziale del dibattimento, a norma del 4° comma dell'art. 6, per ottenere la citazione di...
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