COSA SONO LE PRIMARIE IN ITALIA
Le elezioni Usa hanno portato l'attenzione su un metodo democratico usato anche nel nostro Paese, ma privo di valore vincolante
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Dario Alberto Caprio
Il ricorso alle elezioni primarie, come abbiamo già visto nel numero 12 di Critica Sociale, è da qualche tempo sempre più frequente nel nostro Paese. E anche per le ultime amministrative del 2007 in molte città si è fatto ricorso, con successo, a questo metodo di selezione, democratico e partecipato, delle classi dirigenti. Nonostante il crescente successo, le primarie tardano, però, ad affermarsi nel nostro ordinamento, restando sostanzialmente affidate alla dimensione volontaristica e privatistica e, di conseguenza, priva di valore vincolante. Eppure, negli ultimi anni qualche esperienza pionieristica di regolamentazione delle elezioni primarie vi è stata. È il caso della Regione Toscana e del piccolo comune di Peccioli in provincia di Pisa . Il Consiglio Regionale della Toscana il 17 Dicembre 2004 ha approvato la legge n. 70 che detta “Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio Regionale e alla carica di Presidente della Giunta Regionale” (successivamente modificata dalla L.R. 27 gennaio 2005, n. 16). Si tratta della prima legge in Italia che si propone di promuovere e regolamentare uno strumento di partecipazione politica democratica che, come si è visto precedentemente, è stato spesso evocato e proposto, ma raramente praticato e sperimentato e mai definito dal punto di vista normativo. La legge Toscana, per la prima volta, punta ad offrire una cornice istituzionale rigorosa alla possibile adozione dello strumento delle primarie per la selezione della classe politica. È una legge che offre un insieme di regole alle quali possono ricorrere i partiti e le coalizioni che lo richiedono. Stante il quadro costituzionale vigente, che considera i partiti come associazioni private, non sarebbe stato possibile, infatti, rendere obbligatorio tale metodo. Al contrario, è possibile, però, e certo rientra nelle prerogative e nelle finalità di un'istituzione come la Regione, promuovere ed allargare tutte quelle forme di partecipazione che possono rendere più viva e ricca la vita democratica di una comunità. Prima di passare in rassegna la l.r. n. 70/2004 della Regione Toscana, nonché la l.r. n. 16/2005 di modifiche, è opportuno però soffermarsi, seppur sinteticamente, sulla legislazione elettorale in questa regione, cosi come si è evoluta all'indomani dell'approvazione della legge costituzionale 22 Novembre 1999 n. 1, la quale ha modificato gli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione, prevedendo altresì una disciplina transitoria in materia elettorale e di forma di governo destinata ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti e delle nuovi leggi elettorali regionali.Come si ricorderà, la Toscana è stata la prima Regione a dotarsi di una legge elettorale, l.r. n. 25/2004, secondo quanto previsto dal novellato articolo 122, comma 1 della Costituzione, approvata subito dopo la seconda votazione dello Statuto. La nuova legge elettorale Toscana, come ha sottolineato Carlo Fusaro “non sovverte la logica ed il meccanismo di fondo della legislazione statale che tuttora si applica nelle altre regioni e che si basa su un collegamento – più che stretto pressoché simbiotico – fra candidatura alla presidenza ed una o più liste coalizzate di candidati al Consiglio Regionale, nonché sull'assegnazione di una sicura maggioranza consiliare alla lista o alle liste coalizzate che sono appunto collegate col candidato presidente che riporta più voti, ma la modifica in più direzioni”. Ed è lo stesso Fusaro a puntualizzare quali sono state le diverse modifiche introdotte dalla nuova legge elettorale Toscana, che si possono schematicamente così riassumere:ü abolisce la lista regionale dalla quale vengono tratti da un decimo ad un quinto degli eletti, come premio di maggioranza;ü rende variabile ed eventuale il premio;ü elimina la necessità di aumentare il numero dei componenti del Consiglio Regionale in base ai risultati elettorali per rispettare la proporzionalità relativa nell'ambito dei rapporti fra liste collegate al candidato presidente che vince ovvero collegate ad uno dei candidati presidenti che perdono; 1- introduce una originale soglia di garanzia per le minoranze, che non possono comunque essere rappresentate da meno del 35% dei seggi in Consiglio; 2- prevede norme per promuovere la presenza del genere sottorappresentato; 3 - abolisce il voto di preferenza.Proprio quest'ultima novità, che è stata accompagnata da un vivace dibattito politico e da non poche resistenze, è stata alla base dell'approvazione della prima legge sulle primarie che sia entrata a far parte dell'ordinamento giuridico italiano e che ha trovato applicazione con il voto del 20 febbraio 2005, cui hanno partecipato quasi 160 mila elettori, che hanno potuto votare in oltre 600 seggi (i comuni toscani sono 287, con una media di circa 10 mila elettori l'uno; infatti in media i seggi erano 1 ogni 4.950 elettori). Della nuova legislazione elettorale Toscana due aspetti interessano direttamente l'istituto delle primarie. In primo luogo è stata eliminata, come anzi detto, la possibilità di esprimere preferenze per i candidati, sostituendo tale meccanismo con liste bloccate. Un'innovazione questa che, così come accade nei sistemi previsti ad esempio in Portogallo, Spagna e per metà dei seggi in palio in Germania, ha riposto nelle mani dei partiti la composizione delle liste dei candidati e la loro gerarchia interna (e l'istituto delle primarie si prefigge proprio lo scopo di controbilanciare il rafforzamento del ruolo dei partiti). La legge Toscana ha, in secondo luogo, introdotto la figura dei candidati regionali, una sorta di capilista di partito che vengono collocati in testa a tutte le liste circoscrizionali e possono essere presentati in numero di 1 o 2. Per tale motivo la normativa sull'elezione primaria disciplina tre diverse modalità di elezione, in relazione ai tre tipi di candidati: alla Presidenza della Regione, regionali e circoscrizionali. La Toscana è stata anche la prima Regione a dotarsi di una legge sul procedimento elettorale che, unitamente alla legge elettorale suddetta, ha delineato un impianto normativo completamente sostitutivo delle fonti statali, ossia della legge n. 108 del 1968, come modificata ed integrata dalla legge n. 43 del 1945. La Legge Regionale Toscana n. 70/2004 ha avuto un iter formale alquanto accelerato, a differenza della legge elettorale regionale suddetta, ed è stata seguita a distanza di pochi giorni dal regolamento di attuazione approvato dal Consiglio, come previsto dall'articolo 16 della stessa legge regionale 70. Si tratta di una legge che consta di sei capi e ventuno articoli. Una legge volutamente flessibile quanto ai modelli di elezione primaria che i soggetti possono scegliere. La legge prevede primarie aperte a tutti gli elettori che esercitano il diritto di voto alle elezioni regionali. In via subordinata, un soggetto politico può chiedere espressamente di svolgere elezioni primarie riservate ad un albo di propri elettori, preventivamente formato a cura dello stesso soggetto politico. Sono inoltre previste modalità diverse di selezione dei candidati. La legge, com'è stato già sottolineato, prevede che siano possibili tre tipi diversi di elezioni primarie e che ogni soggetto politico indichi a quale di esso voglia fare ricorso:ü le primarie per il presidente della Giunta Regionale;ü le primarie per i candidati provinciali alla carica di consigliere regionale;ü le primarie per i candidati regionali alla carica di consigliere regionale.Questi ultimi sono una sorta di capolista regionale di partito e sono una figura di candidato che, come si è suaccennato, è stata creata dalla nuova legge elettorale toscana in sostituzione del cosiddetto listino regionale di dieci nomi, previsto dalla vecchia legge. Un partito o una coalizione può anche decidere di promuovere le primarie per uno solo dei possibili tipi di primarie che la legge ha previsto. La riforma toscana si occupa puntualmente di considerare anche i meccanismi e le procedure per l'espressione del voto, che si possono così riassumere:ü l'elettore che intende partecipare alle elezioni primarie promosse da un partito o da una coalizione, si presenta al seggio speciale a cui è stata assegnata la sezione ordinaria in cui egli vota normalmente. La legge prevede, infatti, l'istituzione di seggi speciali in cui vengono unificate le sezioni ordinarie, previste per le elezioni regionali. Le sezioni speciali devono essere almeno 1 in ogni comune oppure almeno 1 ogni ventimila elettori. I comuni, però, possono decidere di istituirne in numero maggiore qualora lo ritengano necessario al fine di favorire una maggiore partecipazione dei cittadini;ü l'elettore chiede al presidente del seggio la scheda delle elezioni primarie a cui intende partecipare. La legge prevede schede distinte per ciascun tipo di primarie;ü per votare, l'elettore deve presentarsi con un documento valido d'identità e, ove ne sia in possesso, con la tessera elettorale;ü il presidente verifica che l'elettore sia iscritto nelle liste elettorali di quella sezione e gli consegna la scheda richiesta;ü l'avvenuto esercizio del voto viene annotato a margine delle liste elettorali. I registri con l'elenco degli elettori che hanno votato, una volta concluse le operazioni elettorali, vengono sigillati e consegnati all'ufficio elettorale del comune, che provvederà successivamente a distruggerli.I candidati alle elezioni primarie sono proposti dai soggetti politici che dichiarano di voler partecipare alle primarie; ogni soggetto politico, autonomamente, può darsi un regolamento interno per decidere le modalità delle proprie candidature da proporre agli elettori delle primarie; ogni elettore può esprimere un solo voto, quale che sia il tipo di elezioni primarie a cui partecipa. Il numero di candidati varia secondo il tipo di elezione primaria: i candidati alle primarie per la carica di presidente possono essere 2 o 3; i candidati alle primarie per la scelta dei candidati regionali possono essere da un minimo di 2 ad un massimo di 10; i candidati alle primarie per i candidati alle liste provinciali variano da provincia a provincia, secondo il numero di candidati previsti dalla nuova legge elettorale regionale per ciascuna di esse; le liste devono essere composte rispettando un ordine alternato di genere per i candidati e per le candidate ed il numero di candidati alle primarie deve essere comunque superiore di almeno 1 rispetto a quello previsto per le elezioni regionali e fino ad un massimo del doppio. Le norme transitorie della legge 70 hanno previsto che, in sede prima applicazione, occorre raccogliere la metà delle firme previste dalla legge elettorale regionale n. 25 per le elezioni regionali. Per le primarie relative alla carica di Presidente, le firme necessarie in prima applicazione della legge sono un numero non inferiore a 2.500 e non superiore a 3.500. Qualsiasi soggetto può presentare candidature, con l'unica previsione che le firme vengano raccolte in almeno 6 circoscrizioni, per garantire una certa distribuzione territoriale.Volendo sintetizzare le caratteristiche della l.r. n. 70/2004 (unitamente al DPGR n. 75/2004) si può affermare che essa: Ø offre ampia possibilità di scelta alle forze politiche (dalla primaria aperta, alla primaria chiusa, alla primaria simil-interna da disciplinarsi inizialmente secondo regole privatistiche, da certificare poi dall'autorità garante per le primarie);Ø permette la possibilità di voto anche in giorni diversi con il conseguente difficile controllo sull'effettiva partecipazione alle primarie da parte di un solo soggetto politico;Ø consegna una sola scheda, per ciascun tipo di primaria all'elettorato in modo da evitare che possa partecipare a primarie di più soggetti politici (cosiddetto cross-over voting), ma con il rischio di violare la sua privacy, dal momento che deve richiedere al seggio la scheda corrispondente al soggetto politico alle cui primarie intende partecipare. Il legislatore ha optato per un bilanciamento fra i due obiettivi che intendeva conseguire: la segretezza del voto – privacy relativa all'appartenenza politica da un lato e garanzia della partecipazione ad una sola consultazione primaria per evitare l'intervento di disturbo di appartenenti ad altre forze politiche dall'altro. Anche se l'opzione scelta sembra privilegiare nettamente quest'ultima scelta. Ed è proprio a seguito di interventi informali tra il Presidente del Consiglio Regionale ed il Garante, che la Regione ha ritenuto di correggere se stessa, espungendo dalla legge sulle primarie l'intero meccanismo della primaria semi-aperta (ma anche altri istituti). Modifiche che sono state apportate con la legge regionale n. 16/2005. Rispetto al primo modello è stato abolito, quindi, il secondo tipo di primarie, quello di tipo chiuso e con albi predisposti dai singoli soggetti politici e poi resi pubblici. Con la legge 16/2005 sono state inoltre ridotte le maglie della deroga. Rimangono quindi le primarie di tipo aperto, mentre vengono disciplinate primarie di tipo chiuso sul modello di quelle interne di partito, per cui gli albi rimangono all'interno dei soggetti pubblici che decidono di farvi ricorso, anziché venir resi pubblici, in modo da evitare rischi di violazione della privacy dell'elettore. Anche la previsione che avrebbe obbligato l'elettore a richiedere la scheda per un solo soggetto politico, è stata modificata: agli elettori viene consegnata una sola scheda (al massimo possono essere 2, una per la primaria presidenziale e l'altra per i candidati circoscrizionali e regionali; l'elettore può anche scegliere di votare solo per la presidenziale, per l'altra oppure per entrambe), all'interno della quale vi sono i nominativi dei candidati di tutti i soggetti politici che decidono di fare ricorso all'istituto e viene conferita all'elettore la possibilità di esprimere una sola preferenza, scegliendo un solo soggetto. Il bilanciamento fra i due obiettivi è stato così ribaltato in favore della privacy del votante, questione estremamente importante e di alta valenza costituzionale, che andava certamente affrontata e risolta. Anche se nella prassi, come ha evidenziato Carlo Fusaro, le primarie del 20 febbraio 2005 non hanno impedito che la riservatezza degli elettori venisse comunque messa a repentaglio in quanto ci si è trovati di fronte ad un solo soggetto politico per le primarie circoscrizionali (i Democratici di Sinistra) e uno solo per la primaria presidenziale (Toscana Futura) e, di conseguenza, gli elettori partecipanti all'una o all'altra primaria hanno finito comunque con il poter essere associati ai Democratici di Sinistra o a Toscana Futura. La legge nella sua prima uscita ha pienamente funzionato: hanno votato, infatti, quasi 160 mila cittadini, oltre il 6% dell'elettorato toscano, e soprattutto più del doppio di quanti, nel 2000 parteciparono alle primarie autogestite dai DS; inoltre alla prima esperienza di primaria hanno aderito non solo i DS, ma anche un altro soggetto politico per ciò che riguarda la candidatura alla carica di Presidente della Giunta.Restano alcune ombre, che difficilmente potranno essere diradate nel breve periodo. Ci si riferisce, per esempio, al tratto facoltativo delle primarie, ma anche alla questione dei risultati giuridicamente non vincolanti. Sembra paradossale, dal punto di vista logico, ma il risultato delle primarie non è giuridicamente vincolante e non possono esserlo vista la disciplina dei partiti nel nostro ordinamento, su cui ci si è precedentemente soffermati. Tuttavia, la legge Toscana inserisce alcuni elementi di assoluta novità sotto questo profilo, come: una cauzione obbligatoria di 5 mila euro, la quale viene restituita nel caso in cui il soggetto politico rispetti l'esito delle primarie, e un organo di garanzia del corretto procedimento delle elezioni, una sorta di primo embrione di electoral commission, cioè di un'autorità indipendente per la gestione delle operazioni elettorali (Collegio Regionale di Garanzia Elettorale composto da tre membri di riconosciuta indipendenza, dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche – Capo V articolo 15). Il meccanismo di incentivo al rispetto dell'esito delle primarie è stato impiegato già nella prima applicazione della normativa sulle primarie nei confronti dei DS che non hanno rispettato l'esito sotto due profili, non si sono presentati alle successive elezioni come soggetto politico, bensì all'interno di una lista unica, per cui molti dei candidati presentati alle primarie sono saltati e non hanno rispettato del tutto la graduatoria definitiva per quanto riguarda il totale delle candidature assegnategli. Coerentemente con il meccanismo di incentivo, non è stata restituita la cauzione di 5 mila euro ai DS. Al di là di qualche limite e di alcune incongruenze, appare alquanto arduo nel futuro fare a meno in questa Regione dell'esperienza delle primarie. E non solo perché previste per legge. Nei mesi successivi in molti nel Centro-Sinistra toscano hanno, proprio sulla scorta del successo delle prime primarie, lanciato la proposta di ricorrere sempre ad esse per le cariche monocratiche. La fase sperimentale pare esaurita e le primarie sembrano avviate a diventare in questa realtà regola e non più eccezione. Esse si sono dimostrate, infatti, uno strumento straordinario di allargamento della partecipazione democratica, ma anche un rarissimo esercizio dell'autonomia riconosciuta alle regioni dalla Carta Costituzionale. Regioni che, al netto del caso toscano, si sono dimostrate sino ad ora alquanto restie all'innovazione, poco inclini all'assunzione di responsabilità e ferme a vecchie e stantie logiche. Anche in qualche comune le elezioni primarie sono diventate “per legge” lo strumento al quale si può far ricorso per la scelta dei propri rappresentanti.All'indomani dell'introduzione dell'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia, avvenuta con la legge 81/93, alcuni enti locali incominciarono a riflettere sull'ipotesi di far ricorso alle primarie per selezionare i candidati alle cariche di primo cittadino o di presidente della giunta provinciale. E circolarono in quel periodo alcune proposte di regolamento, anche se rimase tutto in uno stato embrionale. Chi invece non si è fermato è stato il Comune di Peccioli, in provincia di Pisa, che in sede di definizione ed approvazione del proprio Statuto Comunale, ha fatto la scelta di inserire le primarie nella carta statutaria. Si legge, infatti, all'articolo 37 dello Statuto, intitolato appunto “Elezioni Primarie”, che: “Il Comune promuove l'adesione alle procedure con cui i partiti e le coalizioni elettorali possono pervenire alla designazione delle candidature per le competizioni elettorali, in modo da consentire la partecipazione dei cittadini alla potestà di iniziativa nella funzione elettorale ad essa attribuita. Il Comune predispone il regolamento con cui vengono definite le soluzioni organizzative e di tecnica elettorale e mette a disposizione delle coalizioni e dei partiti interessati le strutture e le risorse professionali necessarie”.Si tratta di sette righe di straordinaria importanza che pongono le basi per le elezioni primarie. Un piccolo comune di poco più di 4.800 abitanti ha saputo sviluppare un percorso di riforma della politica e della partecipazione che in tante altre realtà non si è neppure iniziato a battere. Le primarie erano state inserite nel 1999 nel programma della lista di Centro-Sinistra Peccioli Futura e dopo la vittoria ottenuta con il 62%, diventarono oggetto di Statuto Comunale. Anche se furono in molti a suo tempo a pensare che fosse il solito espediente elettorale, una (fuga in avanti), la solita retorica che accompagna le campagne elettorali. I fatti non sono però andati così: nell'aprile del 2004, nonostante la contrarietà anche di una parte dei DS e di una parte della Margherita, il Sindaco in carica ha indetto le primarie, come previsto dallo Statuto, e a spese del Comune ha fatto allestire sette sezioni, aperte tra le ore 10 e le 20, per scegliere fra 3 candidati alla carica di Sindaco e fra 33 candidati per il Consiglio Comunale (c'era anche la possibilità di aggiungere altri nomi che non fossero tra quelli già indicati). Si è votato per una sola lista, ma tutti avrebbero potuto usufruirne. È stato un successo: su poco più di 4 mila aventi diritto, hanno votato in 1.248, indicando Silvano Crecchi, della Margherita, come candidato Sindaco.L'esperienza di Peccioli è stata seguita da vicino da Mario Segni, uno dei promotori del Referendum del 1993 e da molti anni impegnato sul fronte del rinnovamento del sistema di selezione della classe dirigente. Il leader referendario si è addirittura recato nella giornata delle primarie nell'antico paese etrusco, per seguire da vicino l'esperimento. “Abbiamo fatto esaminare da due esperti costituzionalisti quanto hanno fatto qui, ha sottolineato Segni, e non c'è nulla da eccepire”. A dimostrazione che il modello messo a punto nella piccola città di Peccioli può rappresentare un valido esempio per quelle istituzioni che vorranno avviare concretamente l'esperienza delle primarie. In questo comune si sono svolte le primarie sulla base del Regolamento per la Disciplina delle Elezioni Primarie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2001. Si tratta di un regolamento che affronta il tema delle consultazioni primarie a legislazione invariata, come realizzazione eventuale ed autonoma dell'ente locale, ritagliando un percorso interessante fra le pietre angolari poste dalle leggi vigenti. La soluzione formulata dal Comune pisano affronta scelte importanti pur scontando ovvie limitazioni. Vediamo i passaggi salienti del regolamento. Una volta espressa la volontà di promuovere le elezioni primarie (facoltà che hanno i raggruppamenti di partiti o le liste civiche) si riunisce un Comitato di Coordinamento composto dal Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Elettorale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed un rappresentante per ciascun soggetto promotore. Il Comitato si occuperà di concordare tutti gli aspetti organizzativi e procedurali di dettaglio, anche quelli non regolamentati. È il Sindaco, sentito il Comitato, ad indire le elezioni primarie e a fissarne la data, avendo come limite di riferimento il termine per la presentazione delle candidature. I partiti, le coalizioni e le liste civiche, dovranno depositare i loro simboli presso la Segreteria del Comune entro il termine stabilito dal Comitato di Coordinamento. Successivamente i simboli verranno pubblicati e fatti conoscere in tutto il territorio comunale. Una volta pubblicati i simboli, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica può essere proposto per ciascuna lista come aspirante alla carica di Sindaco da un elenco sottoscritto da almeno 50 elettori che andrà depositato presso la Segreteria del Comune. Le firme devono essere autenticate secondo la vigente normativa. Con la lista si dovrà anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato autenticata sempre secondo i termini di legge. Da tale dichiarazione deve risultare che il candidato non è in nessuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità fissate dalla legge. La candidatura deve essere accompagnata da un versamento di un contributo pari a 516 Euro. Cifra che è destinata a concorrere alla copertura delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per l'organizzazione delle elezioni primarie. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola candidatura. Le liste degli aspiranti candidati per ciascun partito, coalizione e lista civica sono pubblicati dall'Ufficio Elettorale Comunale. Nei giorni successivi e fino al penultimo giorno precedente la data delle elezioni primarie, si svolge la campagna elettorale. I soggetti partecipanti devono assicurare piena parità di iniziativa e di visibilità ai loro aspiranti candidati. L'Ufficio Elettorale provvede ad inviare ad ogni elettore una scheda informativa circa le modalità, il giorno ed il luogo in cui si svolgeranno le elezioni primarie. Tale scheda dovrà essere consegnata al Presidente di Seggio il giorno della votazione. È l'Ufficio Elettorale Comunale a provvedere nel giorno fissato per le elezioni primarie ad organizzare i seggi. Questi ultimi dovranno essere costituiti ed ubicati negli stessi luoghi dove si svolgeranno le elezioni amministrative. I seggi saranno composti da due scrutatori ed un presidente. I primi saranno individuati nel rispetto della normativa che disciplina le elezioni politiche ed amministrative; i secondi preferibilmente fra coloro che abbiano già svolto la relativa funzione almeno una volta senza rilievi negativi. Il compenso spettante ai componenti dei seggi sarà pari al 50% di quello che sarà stabilito per l'esercizio delle rispettive funzioni durante le elezioni amministrative. Gli esiti delle elezioni saranno verificati e riscontrati da una commissione composta dai presidenti di seggio e dal segretario comunale.Per ciascun partito, coalizione o lista civica, risulterà selezionato l'aspirante candidato che riporti il più alto numero di voti. L'aspirante candidato che risulti selezionato potrà rinunciare alla candidatura prima della presentazione delle liste elettorali per lo svolgimento delle elezioni amministrative e, in tal caso, gli subentrerà il primo dei non eletti. I risultati delle elezioni saranno pubblici e messi a disposizione di coloro che hanno promosso l'attivazione dell'istituto delle primarie. Sin qui le semplici, chiare ed efficaci regole di Peccioli. A partire da esse è possibile, per concludere, tentare di abbozzare un vero e proprio percorso schematico per le primarie, utile per quei comuni che vorranno intraprendere tale iniziativa. Le primarie, stando al modello di Peccioli, si svolgono sviluppando, in buona sostanza, le seguenti 5 fasi e operazioni:1. istanza di svolgimento e sua pubblicazione;2. presentazione delle proposte di concorrenti;3. riscontro delle condizioni ed indizione delle consultazioni;4. definizione del quadro organizzativo e preparazione del materiale;5. espletamento delle consultazioni pubbliche e scrutinio dei voti. Sulla base dell'esperienza del Comune di Peccioli sono stati messi a punto altre proposte di regolamenti comunali per la disciplina delle consultazioni primarie, che potrebbero rappresentare una valida base di partenza per quei comuni, ma anche per quelle province, intenzionati a sviluppare questo metodo democratico di consultazione dei cittadini. www.regione.toscana.itwww.normeinrete.it www.elezioni2005.toscana.it www.interno.it
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