Giuseppe d'Avanzo, Repubblica, 10 settembre 2008
È l' uovo di Colombo. Che cos' è un pubblico ministero senza polizia giudiziaria? Più o meno, niente. Un corpo senza braccia. Una toga nera che cammina. E allora se, nella scelta e nell' avvio dell' esercizio dell' azione penale, si toglie all' accusa la collaborazione della polizia; se si attribuiscono alla polizia i poteri che oggi sono del pubblico ministero (dalle notizie di reato alla direzione delle indagini), il gioco è fatto.
Quel che oggi appare una faticosa (e ardua) ascesa alle vette di una riforma costituzionale diventa, più o meno, una quieta passeggiata in riva al mare. Un percorso legislativo ordinario e svelto che, senza troppo clamore e piazze Navona, altera gli equilibri costituzionali più di quanto possa fare una risicatissima riscrittura della Costituzione. La "riforma della giustizia" (o meglio lo scontro ideologico tra politica e magistratura) ha già un suo compromesso concreto, rapidamente realizzabile e già per buona parte condiviso. L' abolizione di qualche parola in due articoli del codice di procedura penale consente alla politica di ottenere, senza "guerre di religione", quel che dai tempi della Bicamerale è apparso alla politica una chimera: il controllo dell' azione penale e l' attenuazione dei poteri del pubblico ministero a vantaggio dell' esecutivo. Come si sa, la riforma ha un' agenda autunnale già annunciata dal ministro della Giustizia Alfano: riforma del processo penale e civile e, poi, interventi costituzionali che muteranno il ruolo del Csm, l' obbligatorietà dell' azione penale, la separazione delle carriere. E' un' agenda, per la prima parte (riforma del processo), condivisa anche dall' opposizione che vuole rendere concreta la ragionevole durata del processo e più efficiente (finalmente efficiente) la macchina della giustizia. Ma, a saper ascoltare Luciano Violante e Niccolò Ghedini - le vere "teste d' uovo" protagoniste di questo minimalismo al tempo stesso riformista e rivoluzionario - è sufficiente già il riordino del processo penale per raccogliere qualche desideratissimo risultato. L' accordo non è segreto. Il compromesso è lì alla luce del sole e basta soltanto unire i punti per vederne il disegno. Chiedono a Violante della separazione delle carriere (2 settembre, il Giornale). Curiosamente, prima di dirsi contrario alla separazione, Violante ragiona a lungo (in apparenza c' entra come il cavolo a merenda) sulla «confusione tra attività di polizia e attività del pm». Per concludere: «Il ruolo della polizia è stato schiacciato dal ruolo del pm. Bisogna tornare ai principi della Costituzione: la polizia da una parte e il pm dall' altra, ciascuno con proprie attribuzioni». E' una stravaganza il richiamo alla Carta. Come se le «attribuzioni» delle polizie fossero prescritte dalla Costituzione che, al contrario, all' articolo 109 recita: «L' autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria». A stretto giro (3 settembre, il Giornale), risponde a Violante Niccolò Ghedini. Tecnico sapientissimo, di fatto il Guardasigilli, scorge il varco. Dice: «Sono d' accordo sulla necessità di valorizzare il lavoro della polizia giudiziaria rendendolo più autonomo da quello del pm. L' accordo si può trovare in tempi brevi». Si può immaginare che l' avvocato e consigliere di Berlusconi sfoggi uno dei suoi sorrisi, quando si lancia nella difesa dell' obbligarietà dell' azione penale («La manterrei»). Ghedini sa che, liberata la polizia giudiziaria dalla dipendenza al pm, non vale più la pena occuparsi dell' obbligatorietà dell' azione penale che sarebbe già fritta. Vediamo perché. Oggi (art. 327 del codice di procedura penale) «il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa». Se si cancellano le parole in corsivo la norma diventa: «La polizia giudiziaria, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, svolge attività di propria iniziativa». Il pubblico ministero perde la direzione delle indagini mentre la polizia guadagna la sua libertà. Come chiunque comprende, la variazione non è neutra e senza conseguenze. Il pubblico ministero è indipendente dal potere politico e «soggetto soltanto alla legge», mentre il poliziotto è un funzionario dello Stato che risponde agli ordini di un ministro e alle scelte politiche del governo. Una seconda "correzione" accentua la discrezionalità della polizia e la distanza dal pm. Articolo 347 del codice di procedura di penale: «Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero». Se cade il corsivo («Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria riferisce al pubblico ministero») l' intero gioco investigativo finisce nelle mani delle forze dell' ordine. Lo scenario diventa questo. Le polizie raccolgono la notizia di reato; fanno i primi accertamenti; ne possono valutare protagonisti, modalità e conseguenze. Informare la catena gerarchica e il governo. Decidere quando e come informare il pubblico ministero. Non si può escludere che, nelle occasioni meno gradite o imbarazzanti per il potere politico o economico, la comunicazione possa avvenire fuori tempo massimo quando i buoi sono già scappati dalla stalla o quando diventa difficile raccogliere coerenti e tempestive fonti di prova per accertare reato e responsabilità. (Naturalmente sempre possono esserci pressioni sulla polizia giudiziaria per "aggiustare" le indagini, ma la dipendenza dal pubblico ministero protegge i funzionari dello Stato dalle gerarchie e dai governi). Come si può comprendere, grazie a poche parole soppresse in un codice, giustizia e processo muterebbero. Sarebbe il governo a decidere, attraverso le polizie, quale fenomeno criminale aggredire e quali affari penali indagare. La separazione della polizia giudiziaria dal pubblico ministero risolve all' origine molte questioni cui la politica non ha trovato soluzione nel corso del tempo. L' obbligatorietà dell' azione penale sarebbe sterilizzata. Oggi nella disponibilità delle procure, l' inizio dell' azione penale viene consegnata al governo che può selezionare quando, come e contro chi esercitare l' azione, attraverso la notizia di reato raccolta dalla polizia giudiziaria e i tempi di comunicazione alle procure. L' indipendenza del pubblico ministero sarebbe marginalizzata. Decretata la sua autonomia nelle indagini, sarà il poliziotto a decidere del lavoro soltanto formalmente indipendente del magistrato trasformando il pubblico ministero in «avvocato della polizia». Un «avvocato» che mette le sue competenze tecniche al servizio di un' accusa preconfezionata in questure e caserme che lavorano alle dipendenze e con gli input del governo. La soluzione può essere gradita a larga parte del mondo politico (è un errore sottovalutare l' influenza e le connessioni di Violante nell' opposizione e nelle istituzioni) e peraltro Silvio Berlusconi non ha mai fatto mistero di volerla ad ogni costo. Forse, l' avrà. Senza tanti ghirighori costituzionali, la quadra - come l' uovo di Colombo - è lì a portata di mano. In poche parole da cancellare con un tratto di penna.
Data: 2008-10-13
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